Gli artt. 16, 17 e 18 dello Statuto dell’Ente Parco stabiliscono che:
- La Giunta Esecutiva è composta da:
- Presidente dell’Ente Parco, che la presiede;
- due membri del Consiglio direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
- Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco, con funzioni di Segretario, senza diritto di voto. Alla Giunta compete:
- la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
- l’adozione di tutti quegli atti che non rientrino nelle competenze esclusive del Consiglio direttivo.
- l’esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
- Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.
ART. 17 — ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
- La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno due terzi degli stessi, con le modalità previste dal presente articolo. L’elezione della Giunta esecutiva avviene in seduta pubblica a votazione palese con voto limitato ad un nominativo;
- Sono eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. I membri elettivi della Giunta esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio direttivo provvede all’elezione dei nuovi componenti la Giunta esecutiva con le modalità previste dal presente articolo, in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.
ART. 18 — CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
- La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti; la convocazione è disposta mediante avviso contenente l’ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
- Le integrazioni all’ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell’ora stabilita per la riunione.
- L’avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente e per motivi di urgenza, la Giunta esecutiva è convocata con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice Presidente.