A norma dell’art. 7 dello Statuto, il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 8 componenti, nominati con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall’Art. 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sue successive modifiche ed integrazioni.
- In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di nomina del membro sostituito.
- Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono comunque essere ritirate dopo la presa d’atto del Consiglio direttivo.
- Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può chiedere al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.
- Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall’incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti.
- Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
- Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.